Art. 1852 c.c. Codice Civile

Articolo 1852. Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista pu disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.


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