Art. 1850 c.c. Codice Civile

Articolo 1850. Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca pu chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si proceder alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca pu procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’Articolo 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1850"