Art. 1846 c.c. Codice Civile

Articolo 1846. Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti), la banca non pu disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).


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