Articolo 1840. Se la cassetta intestata a pi persone, l’apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non pu consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalit stabilite dall’autorit giudiziaria.