Art. 1834 c.c. Codice Civile

Articolo 1834. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la propriet ed obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782).

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.


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