Art. 1829 c.c. Codice Civile

Articolo 1829. Se non risulta una diversa volont delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso”. In tal caso, se il credito non soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Pu eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.


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