Art. 1818 c.c. Codice Civile

Articolo 1818. e sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva

eseguire.


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