Art. 1804 c.c. Codice Civile

Articolo 1804. Il comodatario tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non pu servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non pu concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante pu chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.


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