Art. 1796 c.c. Codice Civile

Articolo 1796. Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, pu far vendere le cose depositate in conformit dell’Articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e pu procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att. 83).

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).


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