Art. 1795 c.c. Codice Civile

Articolo 1795. Il possessore della sola fede di deposito pu ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio (1771).

Sotto la responsabilit dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito pu ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantit delle merci ritirate.


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