Art. 1793 c.c. Codice Civile

Articolo 1793. Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altres diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in pi partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate (2784 e seguenti).

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’Articolo 1795; egli pu valersi della facolt concessa dall’Articolo 1788.


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