Art. 1789 c.c. Codice Civile

Articolo 1789. I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalit stabilite dall’Articolo 1515 (att. 83).

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.


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