Art. 1785 bis c.c. Codice Civile

Articolo 1785. L’albergatore responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’Articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.


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