Articolo 1782. Se il deposito ha per oggetto una quantit di danaro o di altre cose fungibili, con facolt per il depositario di servirsene, questi ne acquista la propriet ed tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualit (1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti).