Art. 1782 c.c. Codice Civile

Articolo 1782. Se il deposito ha per oggetto una quantit di danaro o di altre cose fungibili, con facolt per il depositario di servirsene, questi ne acquista la propriet ed tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualit (1834).

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti).


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