Art. 1778 c.c. Codice Civile

Articolo 1778. Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli nota la persona alla quale stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di s.

Il depositario liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).


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