Art. 1777 c.c. Codice Civile

Articolo 1777. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla (1188, 1836), e non pu esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se convenuto in giudizio da chi rivendica la propriet della cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e pu ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli pu anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.


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