Articolo 1772. Se pi sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalit stabilite dall’autorit giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono pi eredi, se la cosa non divisibile (1314 e seguenti).
Se pi sono i depositari, il depositante ha facolt di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.