Art. 1764 c.c. Codice Civile

Articolo 1764. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’Articolo 1760 punito con l’ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).

Nei casi pi gravi pu essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35)

Alle stesse pene soggetto il mediatore che presta la sua attivit nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacit.


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