Articolo 1764. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’Articolo 1760 punito con l’ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).
Nei casi pi gravi pu essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene soggetto il mediatore che presta la sua attivit nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacit.