Art. 1760 c.c. Codice Civile

Articolo 1760. Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finch sussista la possibilit di controversia sull’identit della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.


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