Art. 1757 c.c. Codice Civile

Articolo 1757. Se il contratto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d’invalidit.


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