Articolo 1751. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non pu eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall’Articolo 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.