Art. 1751 bis c.c. Codice Civile

Articolo 1751. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non pu eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

NOTA Articolo aggiunto dall’Articolo 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.


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