Art. 1751 c.c. Codice Civile

Articolo 1751. All’atto della cessazione del rapporto il preponente tenuto a corrispondere all’agente un’indennit se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennit sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennit non dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente la quale, per la sua gravit, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali et, infermit o malattia, per le quali non pu pi essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attivit;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virt del contratto d’agenzia.

L’importo dell’indennit non pu superare una cifra equivalente ad un’indennit annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell’indennit non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

L’agente decade dal diritto all’indennit prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

NOTA Articolo cos sostituito dall’Articolo 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1993. Precedente testo dell’Articolo 1751: “Articolo 1751 – Indennit per lo scioglimento del contratto –

All’atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente tenuto a corrispondere all’agente un’indennit proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).

Da tale indennit deve detrarsi quanto l’agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente (2123).

L’indennit dovuta anche se il rapporto di agenzia sciolto per invalidit permanente e totale dell’agente.

Nel caso di morte dell’agente l’indennit spetta agli eredi (2122)”.


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