Art. 1749 c.c. Codice Civile

Articolo 1749. La provvigione spetta all’agente anche per affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2751).


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