Articolo 1742. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall’art 1, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).
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