Art. 1738 c.c. Codice Civile

Articolo 1738. Finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente pu revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attivit prestata (1725).


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