Articolo 1735. Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’Articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario pu fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o pu acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per s non pu praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non pu praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo inferiore al prezzo fissato dal committente.