Articolo 1728. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacit sopravvenuta (1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacit (414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.