Art. 1727 c.c. Codice Civile

Articolo 1727. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.


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