Articolo 1725. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e seguenti), se fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.