Articolo 1723. Il mandante pu revocare il mandato; ma se era stata pattuita l’irrevocabilit, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacit (1425) del mandante.