Art. 1722 c.c. Codice Civile

Articolo 1722. Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione (414 e seguenti) del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (att. 184).


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