Art. 1720 c.c. Codice Civile

Articolo 1720. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.


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