Art. 1716 c.c. Codice Civile

Articolo 1716. Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non accettato da tutte.

Se nel mandato non dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi pu concludere l’affare (2203). In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.

Se pi mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.


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