Articolo 1710. Il mandatario tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato gratuito, la responsabilit per colpa valutata con minor rigore.
Il mandatario tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.