Art. 1705 c.c. Codice Civile

Articolo 1705. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, pu esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del manda, salvo che ci possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.


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