Articolo 1700. Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da pi vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio pu agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non avvenuto nel proprio percorso.