Articolo 170. L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 170"
Articolo 1046
Articolo 701
Articolo 155
Articolo 182
Articolo 2421
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

