Articolo 1698. Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purch in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art. 1698 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: