Art. 1698 c.c. Codice Civile

Articolo 1698. Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purch in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).


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