Art. 1690 c.c. Codice Civile

Articolo 1690. Se il destinatario irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’Articolo 1686.

Se sorge controversia tra pi destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore pu depositarle a norma dell’Articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell’Articolo 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

Articolo 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e seguenti).

In tal caso il vettore esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.


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