Art. 1686 c.c. Codice Civile

Articolo 1686. e l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore pu depositare le cose a norma dell’Articolo 1514 (att. 77), o se sono soggette a rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell’Articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.


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