Art. 168 c.c. Codice Civile

Articolo 168. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.


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