Art. 1679 c.c. Codice Civile

Articolo 1679. Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico (2951).

I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di pi richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore obbligato ad applicarle a parit di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).


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