Art. 1676 c.c. Codice Civile

Articolo 1676. Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attivit per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).


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