Articolo 1675. Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennit, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno (2578).