Art. 1668 c.c. Codice Civile

Articolo 1668. Il committente pu chiedere che le difformit o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore (1223).

Se per le difformit o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente pu chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).


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