Articolo 1668. Il committente pu chiedere che le difformit o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore (1223).
Se per le difformit o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente pu chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).