Art. 1667 c.c. Codice Civile

Articolo 1667. L’appaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e i vizi dell’opera (1668). La garanzia non dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all’appaltatore le difformit o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformit o i vizi o se li ha occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento pu sempre far valere la garanzia, purch le difformit o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).


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