Art. 1664 c.c. Codice Civile

Articolo 1664. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione pu essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).

Se nel corso dell’opera si manifestano difficolt di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente pi onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.


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