Art. 1660 c.c. Codice Civile

Articolo 1660. Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore pu recedere dal contratto e pu ottenere, secondo le circostanze, un equa indennit.

Se le variazioni sono di notevole entit, il committente pu recedere dal contratto ed tenuto a corrispondere un equo indennizzo.


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