Art. 1659 c.c. Codice Civile

Articolo 1659. L’appaltatore non pu apportare variazioni alle modalit convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.


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