Art. 1648 c.c. Codice Civile

Articolo 1648. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, pu disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la met dei frutti del fondo.


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